INFORMATIVA
GENERALE SULLA
RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DESTINAZIONE DEL TFR.
In applicazione
dei contenuti del D. Lgs. 5.12.2005 n. 252 e della Legge Finanziaria
2007, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 30 giugno 2007,
ogni lavoratore dovrà decidere la destinazione del suo TFR
maturando in maniera esplicita o tacita.
Per i
lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2007, il semestre decorre
dalla data di assunzione e termina 6 mesi dopo.
Rammentiamo
che, invece, il TFR maturato sino alla data di esercizio di tale
opzione resta comunque accantonato presso l’Azienda e
sarà rivalutato in corso di rapporto e liquidato alla
cessazione del rapporto o anticipato nel corso dello stesso con le
consuete modalità.
In relazione
all’anzianità contributiva maturata presso gli
enti di previdenza obbligatoria è necessario distinguere tra:
1
lavoratori
dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dal 29.4.1993
1.1 modalità
esplicita
Il lavoratore,
attraverso una dichiarazione scritta indirizzata all’Azienda,
deve indicare:
a) se conferire
l’intero TFR maturando ad un fondo di previdenza
complementare contrattuale (che
è denominato anche fondo chiuso o fondo negoziale), con
l’indicazione del Fondo prescelto;
b)
se conferire l’intero
TFR maturando ad un fondo aperto (gestito da banche o assicurazioni).
In questo caso il lavoratore deve sapere che non potrà
usufruire del contributo aggiuntivo del datore di lavoro previsto dai
contratti collettivi di lavoro in misura variabile tra l’1% e
l’1,5% del salario lordo annuo. Inoltre, il lavoratore deve
sapere che questo tipo di scelta comporta
oneri di gestione del fondo che sono in media quattro volte superiori a
quelli di un fondo contrattuale (1,8% annuo a fronte dello 0,45%);
c)
se conferire l’intero
TFR maturando ad una polizza assicurativa con finalità
previdenziali (PIP). Anche In questo caso il lavoratore deve sapere che
non potrà usufruire del contributo aggiuntivo del datore di
lavoro di cui sopra. Inoltre, il lavoratore deve sapere che questo tipo
di scelta comporta
oneri di gestione del fondo che sono molto superiori a quelli di un
fondo contrattuale (6,8% annuo per i primi tre anni di permanenza che
diminuisce al 2,6% annuo per i successivi sette anni di permanenza e
all’1,6% annuo per una successiva permanenza di 25 anni a
fronte dello 0,45% annuo dei fondi contrattuali per qualunque durata di
permanenza);
d) se
mantenere l’intero TFR maturando presso l'Azienda (In questo
caso se l’Azienda ha in forza 50 o più dipendenti,
il TFR dovrà essere versarlo in un fondo del Tesoro gestito
dall’INPS). Anche in questo caso il
lavoratore deve sapere che non potrà usufruire del
contributo aggiuntivo del datore di lavoro.
1.2 modalità
tacita
(silenzio assenso)
Nel caso in
cui, entro il 30 giugno 2007 il lavoratore non esprima alcuna indicazione
relativa alla destinazione del TFR (per i nuovi assunti
l’opzione deve essere effettuata entro 6 mesi dalla data di
assunzione), a decorrere dal 1° luglio
2007 l’Azienda trasferirà automaticamente il TFR
maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria ovvero ad altra forma
collettiva eventualmente individuata con accordo aziendale.
Se il lavoratore
non effettua alcuna scelta, nell’ipotesi di insussistenza
di una forma pensionistica complementare (cioè quando il
contratto collettivo di lavoro o un accordo aziendale non prevedono
alcuna forma pensionistica negoziale a cui conferire il
TFR tramite il silenzio assenso), tutto il TFR maturando verrà trasferito dal
datore di lavoro ad un fondo pensione complementare residuale istituito
presso l’INPS.
* * *
2 lavoratori
dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria in data
anteriore al 29 aprile 1993
Anche tali
lavoratori sono chiamati ad effettuare la scelta sulla destinazione del
TFR maturando, negli stessi termini e con le stesse modalità
di cui al precedente punto 1.
Tuttavia, tali
lavoratori, in ragione della maggiore anzianità lavorativa, possono destinare alle forme di previdenza
complementare anche soltanto una parte del TFR maturando.
2.1 modalità
esplicita
I lavoratori:
·
se sono
già iscritti ad una forma pensionistica complementare
contrattuale (es. FOPEN, COMETA, FONCHIM, FONTE, ecc), dal 1°
gennaio 2007 possono
scegliere, con dichiarazione scritta indirizzata all’Azienda,
di confermare l’adesione al Fondo contrattuale specificando
che dalla suddetta data verrà conferito l’intero
TFR maturando;
·
se
sono già iscritti ad una forma pensionistica complementare
contrattuale, dal 1° gennaio 2007 possono
scegliere, con dichiarazione scritta indirizzata all’Azienda,
di confermare l’adesione al Fondo contrattuale con la stessa
quota versata in precedenza, mantenendo presso l’Azienda la
quota residua di TFR (in tal caso, per i lavoratori di aziende con 50 o
più dipendenti, il residuo TFR è trasferito dal
datore di lavoro al fondo del Tesoro gestito dall’INPS);
·
se non
sono iscritti ad una forma pensionistica complementare, dal 1°
gennaio 2007, possono
scegliere, con dichiarazione scritta indirizzata all’Azienda,
di trasferire il TFR futuro a una delle forme forma pensionistiche
complementari indicate nei precedenti punti a, b, c
(punto 1.1 della
modalità esplicita per i lavoratori di prima occupazione dal
28/04/93 sopra riportata) nella misura fissata dagli accordi collettivi
o, in assenza di accordi in merito, in misura non inferiore al 50%.
2.2 modalità
tacita (silenzio-assenso)
Per i
lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile
1993 che non esprimono alcuna scelta sul TFR, si determina
l’adesione tacita (silenzio-assenso) e l’Azienda
trasferirà automaticamente tutto il TFR maturando alla forma
pensionistica negoziale prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro di categoria ovvero ad altra forma collettiva eventualmente
individuata con accordo aziendale.
Per i lavoratori
non iscritti alla previdenza complementare che non effettuano alcuna
scelta, scatta la norma del silenzio assenso e il datore di lavoro
trasferirà l’intero TFR maturando alla forma
pensionistica negoziale prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro di categoria ovvero ad altra forma collettiva eventualmente
individuata con accordo aziendale.
Per i
lavoratori non iscritti alla previdenza complementare che non
effettuano alcuna scelta, nell’ipotesi
di insussistenza di una forma pensionistica
complementare (cioè quando il contratto collettivo di lavoro
o un accordo aziendale non prevedono alcuna forma pensionistica
negoziale a cui conferire il TFR tramite il silenzio
assenso), tutto il
TFR maturando verrà trasferito dal datore di lavoro ad un
fondo pensione complementare residuale istituito presso l’INPS.
* * *
Va
inoltre precisato:
1)
La destinazione del TFR futuro ad
una forma pensionistica complementare, sia con modalità
esplicite che tacite consentirà di accedere alle
anticipazioni
nei limiti disposti dal D.Lgs 252/05;
2)
La
destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare
con modalità esplicite e tacite (silenzio assenso) non
potrà essere revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR
presso l’Azienda potrà in ogni momento essere
revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare;
3)
Il
conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare con
modalità esplicite comporta per il lavoratore aderente
l’obbligo del versamento di una quota aggiuntiva in misura
pari a quella del datore di lavoro (in media
l’entità del contributo aggiuntivo va
dall’1% all’1,5%). Se, invece, il
lavoratore volesse accantonare un risparmio previdenziale maggiore per
poter realizzare una rendita complementare sull’ordine del
20-25 per cento, oltre a una significativa liquidazione una tantum,
può scegliere di aderire al fondo negoziale con un
contributo aggiuntivo superiore a quello obbligatorio stabilito dal
contratto collettivo di lavoro. In sostanza il
lavoratore, versando al fondo pensione di categoria i contributi
aggiuntivi compie un’operazione analoga alla stipula di una
polizza assicurativa con vantaggi consequenziali notevolmente
migliori delle polizze (costi di gestione molto contenuti);
4)
Il
conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare con
modalità tacite fa venire meno
l’obbligo del datore di lavoro al versamento della
contribuzione aggiuntiva prevista dalla contrattazione collettiva e,
ovviamente, fa venire meno l’obbligo del lavoratore al
versamento della contribuzione aggiuntiva equivalente;
5)
L’opzione non
dovrà essere effettuata dai lavoratori, che, per legge,
hanno già accantonato il 100% del proprio TFR (lavoratori di
prima occupazione dopo il 28 aprile 1993);
6)
L’opzione
dovrà essere effettuata dai dirigenti industriali, che
versano al Fondo solo parte del TFR, nei seguenti casi:
a)
Dirigenti iscritti prima del 28
Aprile 1993 a un Fondo pensionistico complementare esistente al 15
Novembre 1992 (Dirigenti «Vecchi iscritti» di
classe «A»);
b)
Dirigenti iscritti per la prima
volta ad un Fondo pensionistico complementare dopo il 27 Aprile 1993,
ma con qualche anzianità contributiva acquisita, prima di
tale data, quali lavoratori subordinati, nei confronti di forme
pensionistiche obbligatorie dell’INPS-INPDAI (Dirigenti
«Nuovi iscritti» di classe «B»).
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